1. Cosa vuol dire che il mercato dell´elettricità è libero?Significa che i clienti possono scegliere liberamente da quale venditore, e a quali condizioni, comprare l´elettricità. L´impresa di distribuzione, che gestisce la rete elettrica locale, rimane invece la stessa anche se il cliente sceglie un nuovo venditore.
2. Da quando posso scegliere un fornitore diverso per la mia abitazione?Dal 1 luglio 2007, come previsto anche da una Direttiva europea, il mercato dell´elettricità è libero anche per i clienti domestici, cioè i consumatori che acquistano energia elettrica per le proprie abitazioni: da quella data, anche loro sono quindi liberi di acquistare energia da un venditore diverso dal distributore locale che li ha riforniti fino ad ora.
3. La liberalizzazione porterà dei vantaggi?Con la liberalizzazione, le imprese che vendono energia elettrica sono in concorrenza tra loro, così come lo sono le imprese che producono l´energia elettrica. Per acquisire nuovi clienti, le imprese di vendita potranno gradualmente sviluppare e proporre anche ai clienti domestici nuove offerte commerciali per la fornitura di elettricità. I clienti potranno quindi scegliere, tra le offerte commerciali disponibili, quella più conveniente o più adatta alle proprie esigenze.
4. Ci sono regole nel mercato liberalizzato?Si. La liberalizzazione del mercato elettrico è comune a quasi tutti i Paesi europei e l´Unione europea ha anche stabilito le regole fondamentali perchè i clienti più deboli siano comunque tutelati. Ciascuno dei Paesi membri dell´Unione europea, tra cui l´Italia, può definire in modo dettagliato le regole del mercato nazionale, nel rispetto delle regole europee.
5. Nel mercato libero i consumatori sono meno tutelati?No, non sono meno tutelati. Accanto ai diritti già acquisiti relativi alla qualità commerciale e alla continuità del servizio, con l´avvio del mercato libero sono state introdotte nuove forme di tutela, ad esempio in materia di informazione e trasparenza delle offerte commerciali, dei prezzi, delle bollette, in modo che i clienti abbiano tutte le informazioni necessarie per scegliere e per cogliere i vantaggi della concorrenza tra le imprese di vendita. Per i clienti che non scelgono un venditore sul mercato libero, le norme europee e nazionali stabiliscono che sia comunque garantito un servizio di buona qualità e a un prezzo ragionevole.
6. Chi può vendere energia nel mercato liberalizzato?L´attività di vendita è libera, pertanto chiunque può operare nel mercato dell´energia elettrica in qualità di venditore. Per permettere ai consumatori di avere una maggiore conoscenza dei venditori presenti sul mercato, l´Autorità dell´Energia Elettrica e il Gas, ha istituito un elenco volontario dei venditori che garantiscono particolari caratteristiche di affidabilità. L´iscrizione all´elenco non è obbligatoria, ma per potersi iscrivere i venditori devono possedere alcuni requisiti, verificati dall´Autorità, che riguardano ad esempio la solidità finanziaria e la capacità tecnico commerciale Chiunque, e in particolare i consumatori, potrà così verificare se i venditori che formulano offerte sono o meno compresi nell´elenco. Sorgenia ha scelto per trasparenza di aderire all´elenco, fornendo tutte le informazioni richieste dall´Authority e garantendo così i clienti dell´affidabilità del proprio modello organizzativo.
7. Cambia la qualità tecnica del servizio?La qualità tecnica dell´energia elettrica fornita non cambia perchè non dipende dalla impresa di vendita: interruzioni o sbalzi di tensione dipendono da guasti o incidenti che possono interessare la produzione o le infrastrutture (normalmente le reti di distribuzione) che continuano ad essere gestite dallo stesso distributore. L´eventuale cambiamento del venditore non influenza la continuità del servizio, sempre assicurata dal distributore che resta lo stesso. Anche dopo il 1 luglio 2007 le imprese di distribuzione devono continuare a rispettare gli obiettivi di miglioramento della continuità del servizio, cioè ridurre il numero e la durata delle interruzioni.
8. Cosa cambia per il costo del servizio?Il costo del servizio di fornitura di energia elettrica è formato da due principali componenti: una parte che riguarda i costi di trasporto e distribuzione dell´energia dall´impianto di produzione al contatore del cliente finale e gli oneri di sistema; un´altra parte, più rilevante, che riguarda i costi di acquisto e vendita dell´energia al cliente finale (prezzo dell´energia). Per il servizio elettrico il cliente non paga più una tariffa stabilita dall´Autorità, ma un prezzo libero, stabilito nel contratto di vendita e comprendente le due componenti sopra ricordate.
9. Chi si occupa dei nuovi allacciamenti?Anche in seguito alla liberalizzazione, è sempre compito dell´impresa di distribuzione locale realizzare gli allacciamenti, posare i contatori e attivare la fornitura. Il distributore si attiverà per tali adempimenti a seguito della richiesta del cliente. L´impresa di distribuzione continua ad essere responsabile anche per tutti i lavori sulla rete o sugli impianti richiesti dal cliente (ad esempio, spostare il contatore) che inoltrerà la richiesta attraverso il venditore.
10. A chi bisogna rivolgersi in caso di guasti?La riparazione dei guasti e il ripristino dell´alimentazione restano responsabilità dell´impresa di distribuzione. Il numero di telefono del servizio guasti quindi non cambia.
11. A chi bisogna rivolgersi per ottenere informazioni commerciali?All´impresa con cui si ha il contratto di fornitura. Se si sceglie un nuovo venditore, per tutte le informazioni che riguardano gli aspetti commerciali del servizio (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, reclami) è necessario rivolgersi al venditore con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura.
12. Chi legge il contatore?Anche per i clienti che cambiano venditore la lettura del contatore continuerà ad essere eseguita dall´impresa di distribuzione. In ogni caso, secondo quanto stabilito dall´Autorità, il cliente ha diritto ad avere almeno un tentativo di lettura all´anno se ha un contratto che prevede una potenza impegnata fino a 30kW.
13. Sono obbligato a scegliere un nuovo venditore?No. Per i clienti il cambio di fornitore è un´opportunità: la decisione di cambiare venditore spetta solo al cliente e può essere presa nel tempo, quando il cliente stesso lo riterrà opportuno. Le norme europee e nazionali prevedono attualmente che almeno per i clienti domestici e gli altri clienti con consumi ridotti alimentati in bassa tensione sia garantito un servizio di buona qualità a un prezzo ragionevole anche se non decidono di cambiare venditore.
14. Cosa succede se non cambio venditore?I clienti domestici, le piccole imprese e gli esercizi commerciali continuano ad essere riforniti dal distributore locale, tramite un´apposita società di vendita, a condizioni e prezzi definiti dall´Autorità; questo vale anche quando il cliente, che ha già scelto il mercato libero, rimane senza fornitore.
15. Come si fa a cambiare venditore?Per cambiare venditore, una volta individuata l´offerta che meglio risponde alle proprie esigenze, è sufficiente che il titolare del contratto di fornitura stipuli un nuovo contratto con l´impresa di vendita prescelta. Per rendere ancora più semplice la procedura, ed evitare discontinuità di servizio durante il cambiamento, l´impresa di vendita prescelta ha la responsabilità di gestire per conto del cliente la comunicazione del recesso al venditore che viene sostituito.
16. Che preavviso devo dare per recedere dal contratto con il vecchio venditore?Attualmente, per i clienti domestici il termine massimo di preavviso è di 1 mese; per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione il termine massimo di preavviso è di 1 mese quando scelgono per la prima volta di cambiare fornitore ed entrare nel mercato libero, mentre è di 3 mesi se hanno già cambiato fornitore e intendono cambiare nuovamente.
17. In quanto tempo passo al nuovo venditore?Attualmente il tempo necessario per il passaggio effettivo al nuovo venditore può variare da uno a quattro mesi. Il passaggio effettivo al nuovo venditore non avviene al momento della conclusione del contratto, ma non appena si concludono gli atti curati dal nuovo venditore per la gestione degli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve comunque essere comunicata dal nuovo venditore al momento della sottoscrizione del contratto.
18. Se cambio fornitore rischio di rimanere senza elettricità?No, non ci sono rischi di interruzione. Le operazioni di trasferimento di un cliente da un venditore ad un altro non comportano alcun intervento sugli impianti. Quando si cambia venditore cambia solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura, la continuità del servizio resta assicurata.
19. Costa cambiare venditore?I clienti domestici non devono sostenere spese per la procedura di sostituzione del venditore.
20. Per cambiare venditore bisogna sostituire il contatore o modificare l´impianto elettrico?No, non è necessario alcun intervento sul contatore o sugli impianti.
21. Quante volte posso cambiare venditore?Quando trova un´offerta più conveniente il cliente può cambiare, stipulando un nuovo contratto. Bisogna però rispettare i tempi di preavviso previsti.
22. Quanto tempo ho, se il contratto che ho firmato non mi convince, per ripensarci?Il diritto di ripensamento è garantito per i clienti domestici quando il contratto viene stipulato in un luogo diverso dalla sede o dagli uffici commerciali del venditore (ad esempio, a casa del cliente, o in un centro commerciale), oppure quando viene stipulato utilizzando mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono). In questi casi il cliente ha 10 giorni di tempo per comunicare il ripensamento al venditore, utilizzando un mezzo che consenta di dimostrare la data di spedizione (ad esempio, lettera raccomandata). I 10 giorni si contano dalla stipulazione del contratto se è avvenuta in un luogo diverso dalla sede o da un ufficio commerciale del venditore oppure dal momento in cui il cliente riceve il contratto se è stato stipulato utilizzando mezzi di comunicazione a distanza. Se invece il cliente ha stipulato il contratto negli uffici commerciali del venditore non ha il diritto di ripensamento.
23. Perchè vengono riportate in fattura e pago una serie di voci che non vedevo nelle fatture del mio precedente fornitore?Sorgenia ha deciso di adottare una politica di massima trasparenza, dettagliando il più possibile i diversi corrispettivi, che comunque sono presenti, ad eccezione del risparmio, seppure raggruppati in maniera diversa dal precedente fornitore.
24. Ci sono delle offerte di Sorgenia congiunte di energia elettrica e gas?Certamente. Sorgenia offre ai propri clienti oltre all´energia elettrica anche il gas e prevede offerte commerciali ancora più vantaggiose per chi attiva entrambe le utenze
25. E' riportata in fattura una voce che si chiama oneri di sistema; di che si tratta?Nel mercato elettrico gli oneri di sistema corrispondono alla somma dei costi sostenuti per l´attività di dispacciamento (gestione in sicurezza del sistema elettrico), di sbilanciamento (gestione delle differenze quantitative tra la produzione ed il consumo) e di congestione sulle reti (gestione della moltitudine di flussi energetici dalle centrali verso i Clienti). Si tratta di corrispettivi previsti dalla Del. 168/03 AEEG e che vengono aggiornati mensilmente, sulla base dei calcoli effettuati da Terna S.p.A. (la Società per Azioni che ha la proprietà e la gestione dei tratti di rete in alta ed altissima tensione).
26. Sul mercato vincolato gli oneri di sistema non ci sono. Perchè Sorgenia li applica?Gli oneri di sistema sul mercato vincolato sono chiamati oneri di dispacciamento e, sono stabiliti ed aggiornati trimestralmente dall´Autorità (oltre ad essere pubblicato sul suo sito). Sul mercato libero devono essere applicati i corrispettivi previsti dalla Del. 168/03 dell´Autorità, in base a quanto calcolato da Terna S.p.A. e variano mese per mese. Nel lungo periodo (nell´arco di ogni anno di fornitura), l´importo dell´onere di dispacciamento nel mercato vincolato e degli oneri di sistema nel Mercato Libero, tendono a coincidere (ci sono mesi in cui l´onere di sistema addebitato da Sorgenia è più basso di quello previsto nel vincolato, come ad esempio a Ottobre 2006, e casi in cui può avvenire io contrario)